10 Ene Promozione del gioco online in Italia: cosa prevede la legge per link e contenuti sui siti sportivi
I siti sportivi trattano quotidianamente partite, quote, risultati e operatori del settore. Quando un contenuto riguarda il gioco online, però, la linea tra informazione e promozione ha conseguenze legali concrete. In Italia il quadro normativo limita in modo ampio la pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro, anche quando la comunicazione compare su una pagina dedicata allo sport o viene veicolata attraverso un collegamento.
Il divieto introdotto dal Decreto Dignità
Il riferimento principale è l’articolo 9 del decreto-legge 87/2018, convertito con modificazioni dalla legge 96/2018, noto come Decreto Dignità. La norma vieta la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Il divieto riguarda quindi anche internet e i canali digitali, oltre a televisione, radio e stampa, e comprende le sponsorizzazioni.
La disciplina non si applica soltanto ai messaggi che invitano esplicitamente a scommettere. Una comunicazione può essere promozionale anche se presenta un marchio, richiama un’offerta o indirizza il pubblico verso un servizio di gioco. Contano la forma e il contenuto, ma anche il contesto e l’effetto complessivo del messaggio.
Link e contenuti sui siti sportivi
La presenza di un link non rende automaticamente illecito un articolo: occorre valutare che cosa comunica e quale funzione svolge. Un collegamento inserito in un approfondimento giornalistico può avere un significato diverso da un link accompagnato da inviti a registrarsi, bonus, quote o messaggi che sollecitano la partecipazione. Anche la collocazione, la grafica e la ripetizione del collegamento possono contribuire a definirne la natura.
Un collegamento testuale a un operatore, anche con un’etichetta breve come casino star, va quindi valutato per funzione, contesto e remunerazione, non soltanto per la sua forma. Se il sito riceve un compenso o una commissione in base ai clic, alle iscrizioni o alle giocate, questo rapporto commerciale è un elemento rilevante nell’analisi. Non basta, tuttavia, chiamare un contenuto “informativo” perché perda una possibile finalità promozionale.
Per chi gestisce una testata sportiva, la verifica dovrebbe riguardare l’intero percorso del lettore: titolo, testo, immagini, pulsanti, pagina di destinazione e condizioni economiche dell’accordo. Un articolo sui pronostici, ad esempio, può assumere carattere pubblicitario se integra elementi che presentano un’offerta di gioco e ne favoriscono l’utilizzo. Al contrario, una menzione strettamente necessaria alla cronaca non equivale di per sé a un annuncio commerciale.
Trasparenza e responsabilità editoriale
Le norme sulla pubblicità del gioco si affiancano a quelle generali contro le pratiche commerciali ingannevoli e alle regole sulla riconoscibilità dei contenuti sponsorizzati. Rendere evidente l’esistenza di un rapporto commerciale è importante per non confondere informazione e promozione; la trasparenza, però, non rende automaticamente consentita una comunicazione che rientri nel divieto specifico sul gioco. Ogni valutazione dipende dalle circostanze e dalla normativa applicabile.
La vigilanza sul divieto è affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che può intervenire e applicare sanzioni. La legge prevede, per le violazioni, una sanzione pari al 20% del valore della pubblicità o della sponsorizzazione e comunque non inferiore a 50.000 euro per ciascuna violazione. La responsabilità può interessare i soggetti che commissionano e diffondono la comunicazione, secondo il loro ruolo.
Un controllo preventivo dei contenuti
Prima di pubblicare link o materiali riferiti al gioco, un editore dovrebbe distinguere con attenzione la copertura giornalistica dalla comunicazione commerciale, conservare traccia degli accordi e valutare testi e destinazioni dei collegamenti nel loro insieme. Nei casi dubbi, un esame legale preventivo è più prudente di una correzione successiva: nell’ambiente sportivo digitale, infatti, anche elementi apparentemente marginali possono cambiare la funzione di una pagina.
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